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STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI GRAFFIGNANA

 

Art. 1 – Denominazione e Sede

E’ costituita l’associazione sportiva denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Graffignana” con sede in Graffignana (LO) Via Milano 13.

 

Art. 2 – Carattere dell’Associazione

L’Associazione non ha fini di lucro e indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale, aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nei rapporti interni con gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

 

Art. 3 – Finalità e scopi

L’Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività della pesca sportiva e, più in generale, di tutte le attività sportive, compresa l'attività didattica, riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee alla quale si affilia. A tale scopo l’Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare e partecipare a gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della F.I.P.S.A.S.. L’Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.P.S.A.S. e le deliberazioni di quest’ultima. L’Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione si propone inoltre:

  1. la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica e ricreativa che favorisca i contatti fra i soci
  2. l’organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, di animazione, sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto, sia presso scuole ed enti pubblici.
  3. l’istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative e turistiche
  4. la realizzazione e la gestione di servizi e strutture per le attività del tempo libero dei soci quali bar interno, ludoteca, biblioteca, ecc.
  5. l’organizzazione e la promozione di incontri, corsi, viaggi in campo sportivo, educativo, ricreativo e turistico
  6. l’edizione e la diffusione di pubblicazioni, anche su siti web, connesse alle attività dell’Associazione

E’ espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 4 – Durata

L’Associazione avrà durata illimitata.

I SOCI

 

Art. 5 – Requisiti dei soci e domanda di ammissione

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini residenti in Italia, privi di condanne penali per delitti dolosi e provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo. Possono far parte dell’Associazione sia le persone fisiche che gli enti e/o le associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e la facoltà del Consiglio Direttivo di escludere il socio che danneggi materialmente o moralmente l’Associazione. Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persona minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. La domanda di ammissione di nuovi soci, dovrà essere controfirmata a titolo di presentazione da due Soci Fondatori o aventi una anzianità di ammissione di almeno due anni e deve contenere l’impegno a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide, inappellabilmente, in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, non è tenuto ad esplicitarne le ragioni. L’ammissione del socio comporta per l’associato maggiorenne il diritto al voto in Assemblea. Il Socio può recedere dall’Associazione in qualunque momento senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

 

Art. 6 – Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

  1. Soci Fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’Associazione
  2. Soci Ordinari: coloro che pagano la quota annuale stabilita dall’associazione. Partecipano al Campionato Sociale e ai campionati federali individuali.
  3. Soci Atleti: coloro che pagano la quota annuale stabilita dall’Associazione. Partecipano al Campionato Sociale e ai campionati federali individuali, coppie, box e squadre.
  4. Soci Sostenitori: coloro che versano un contributo volontario a sostegno dell’attività associativa
  5. Soci Onorari: coloro che si sono particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione.
  6. Giovani: coloro che non hanno raggiunto la maggiore età. Partecipano al campionato Sociale e ai Campionati Federali riservati alla loro categoria di appartenenza.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.

 

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto. Il socio minorenne partecipa alle assemblee senza diritto di voto. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento e a partecipare a tutte le attività sociali. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 8, che ne comportano la perdita. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio al buon nome, agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e potrà applicare le seguenti sanzioni, graduate in ragione della gravità delle azione del Socio:

  • Richiamo
  • Diffida
  • Espulsione dall’Associazione

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 8 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;
  • causa di morte;
  • mancato rinnovo dell’iscrizione annuale entro il 31 Marzo di ogni anno;
  • radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che:
  1. commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell’Associazione
  2. commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti
  3. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione
  4. in qualunque modo arrechi danno grave, anche morale, all’Associazione

Il provvedimento di radiazione, deciso dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei Soci nella sua prima seduta utile, alla cui riunione deve essere invitato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto. Il responso dell’Assemblea dei soci è insindacabile. Il provvedimento diventa perciò operante dal momento della ratifica e deve essere annotato nel Libro Soci. L’associato radiato non potrà essere mai più ammesso.

 
 

ORGANI STATUTARI

 Art. 9 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Presidente;
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

Art. 10 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

 

Art. 11 – Compiti dell’assemblea

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. All’assemblea in sede ordinaria spettano inoltre i seguenti compiti:

  1. l’elezione del Presidente
  2. l’elezione del Consiglio Direttivo
  3. la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
  4. l’approvazione degli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo
  5. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

L’assemblea straordinaria ha luogo invece ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell’art. 13. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Presidente o del Consiglio Direttivo qualora questo, prima della naturale scadenza del mandato, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 18, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti. Rientrano inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 13:

  • Approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
  • Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;
  • Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 33.

L’assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o da persona designata dall’assemblea. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora l’assemblea ne ravvisi l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario.

 

Art. 12 – Diritto di partecipazione all’Assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota sociale. Il socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

 

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno. In quest’ultimo caso la richiesta dovrà essere indirizzata al Presidente che provvederà alla convocazione dell’Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso affisso presso la sede dell’Associazione e contestuale comunicazione spedita ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

 

Art. 14 – Validità assembleare – Costituzione, deliberazioni e forma di votazione

L’assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci presenti ( fisicamente o per delega).

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea in sede straordinaria sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci iscritti al libro soci. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria regolarmente costituita sono validamente assunte con la maggioranza minima della metà più uno di voti espressi dai soci presenti. In caso di parità l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L’assemblea in sede straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Le modifiche allo Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. Lo scioglimento, la fusione o la scissione dell’associazione sono validamente deliberati dall’assemblea straordinaria dei soci solo se ottengono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria vota normalmente per alzata di mano. E’ facoltà del Presidente per argomenti di particolare importanza far effettuare la votazione a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente stesso può scegliere due scrutatori fra i presenti.

 

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito elegge il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutto il Consiglio direttivo deve essere composto da Soci. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica annotazione nel verbale, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

 

Art. 16 – Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’associazione e i suoi compiti sono:

  1. nominare al suo interno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Sportivo;
  2. deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;
  3. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
  4. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
  5. fissare le date dell’ assemblea ordinaria dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  6. redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
  7. promuovere e attuare le attività agonistiche o ricreative, o qualsiasi altra iniziativa previamente approvate dall’assemblea;
  8. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  9. provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all’Assemblea.
  10. determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;
  11. determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l’Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
  12. adottare i provvedimenti di radiazione;
  13. curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’Associazione;
  14. attuare ogni altra finalità prevista dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci

 

Art. 17 – Convocazione Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto (fax, mail o posta ordinaria) almeno sette giorni prima. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

 

Art. 18 – Dimissioni

Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione la assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

 

Art. 19 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in via temporanea o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

 

Art. 20 – Elezione e durata in carica del Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso dispone la convocazione dell’Assemblea che procederà alla nuova elezione.

 

Art. 21 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

 

Art. 22 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

 

Art. 23 – Il Tesoriere

Il Tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

Art. 24 – Il Direttore Sportivo

Il Direttore Sportivo cura la preparazione tecnica e sportiva degli atleti, favorendo il raggiungimento della migliore competitività e l’affiatamento delle squadre. Rende periodicamente conto del suo operato e dei risultati ottenuti al Consiglio Direttivo.

 

Art. 25 – Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo in materia di gestione economico-finanziaria e controlla la contabilità e i bilanci annuali. Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio sono nominati dall’Assemblea ordinaria e durano in carica quattro anni. Possono essere nominati revisori anche non soci. I revisori sono rieleggibili.

 

Art. 26 – Incompatibilità ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate alla FIPSAS. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

  • Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
  • Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
  • Coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

 

L’ASSOCIAZIONE

 Art. 27 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 28 – Libri sociali

Costituiscono libri sociali dell’Associazione:

  • il libro soci
  • il libro verbali del Consiglio Direttivo
  • il libro verbali delle assemblee dei soci
  • il libro verbali del collegio dei revisori dei conti

I libri sociali devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente e il Segretario.

 

Art. 29 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.

 

Art. 30 – Patrimonio ed entrate

I mezzi finanziari con i quali l’Associazione provvede alla propria amministrazione sono costituiti:

  1. dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell'ammissione all'associazione nella misura stabilita dall'assemblea ordinaria;
  2. dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
  3. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  4. da versamenti volontari degli associati;
  5. da contributi del CONI, dalla F.I.P.S.A.S., da pubbliche amministrazioni, enti locali e da enti in genere;
  6. da introiti sportivi e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  7. da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. I versamenti a patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili ne esigibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del Socio dall’Associazione. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

 

Art. 31 – Sezioni

L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art. 32 – Modifiche statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

 

Art. 33 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 Art. 34 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lodi. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subìto il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Lodi. L’arbitrato avrà sede in Graffignana ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

 

Art. 35 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e ai regolamenti della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

Graffignana, lì 12 Gennaio 2013

 

 

F.to Il Presidente dell’Assemblea                                    _________________________________

 

 

INDICE

 

Art. 1 – Denominazione e Sede           

Art. 2 – Carattere dell’Associazione                                                                 

Art. 3 – Finalità e scopi                                                                                   

Art. 4 – Durata                                                                                        

Art. 5 – Requisiti dei soci e domanda di ammissione                                          

Art. 6 – Categorie dei soci                                                                                 

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci                                                                        

Art. 8 – Decadenza dei soci                                                                                

Art. 9 – Organi dell'Associazione                                                                        

Art. 10 – Assemblea dei Soci                                                                          

Art. 11 – Compiti dell’assemblea                                                                      

Art. 12 – Diritto di partecipazione all’Assemblea                                                

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea                                                                 

Art. 14 – Validità assembleare – Costituzione, deliberazioni e forma di votazione            

Art. 15 – Consiglio Direttivo                                                                               

Art. 16 – Compiti del Consiglio direttivo                                                            

Art. 17 – Convocazione Consiglio direttivo                                                          

Art. 18 – Dimissioni                                                                                           

Art. 19 – Il Presidente                                                                                        

Art. 20 – Elezione e durata in carica del Presidente                                            

Art. 21 – Il Vice Presidente                                                                                

Art. 22 – Il Segretario                                                                                        

Art. 23 – Il Tesoriere                                                                                           

Art. 24 – Il Direttore Sportivo                                                                              

Art. 25 – Il Collegio dei Revisori dei conti                                                           

Art. 26 – Incompatibilità ed esclusioni                                                               

Art. 27 – Anno sociale                                                                                        

Art. 28 – Libri sociali                                                                                        

Art. 29 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario                             

Art. 30 – Patrimonio ed entrate                                                                           

Art. 31 – Sezioni                                                                                                

Art. 32 – Modifiche statuto                                                                               

Art. 33 – Scioglimento                                                                                       

Art. 34 – Clausola Compromissoria                                                                    

Art. 35 – Rinvio                                                                                                  

 

F.to Il Segretario dell’Assemblea                                              _________________________________

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